SACC

Società amatori Cani Corso

STATUTO SOCIALE

(APPROVATO DALL’ASSEMBLEA DEI SOCI IL 1/02/2004)

Art. 1) Denominazione e sede

E’ costituita, con sede legale in Milano, V.le Corsica, 20 presso L’Ente Nazionale della Cinofilia  Italiana, l’Associazione denominata “Società Amatori Cane Corso “ (d’ora in poi denominata  S.A.C.C.) con Codice Fiscale n°: 9307145 023 8. L’Associazione mira a svolgere ogni più  efficiente azione per migliorare, incrementare e valorizzare la razza del Cane Corso, e potenziarne  la selezione e l’allevamento.

Art. 2)Scopo

Per il conseguimento dei fini di cui sopra l’Associazione S.A.C.C.:

  1. a) propaganda la divulgazione e il miglioramento della razza del Cane Corso ed assiste, nei limiti  delle proprie possibilità, i suoi Associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale  rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti,
  2. b) è associata all’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (d’ora in poi denominato E.N.C.I.) del  quale osserva lo Statuto, i Regolamenti, le Delibere e le Determine, assolvendo scrupolosamente gli  incarichi che le saranno da Esso delegati, sotto l’indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzione  e di sostituzione dell’E.N.C.I.
  3. c) organizza manifestazioni, direttamente od in collaborazione con l’E.N.C.I., le Associazioni e  Società Cinofile da questo riconosciute, oppure con altri Enti o Società specializzate, anch’essi  interessati a tali iniziative, richiedendo l’approvazione preventiva ed il riconoscimento  dell’E.N.C.I., nel quadro e con la disciplina da questi stabilita.

L’Associazione S.A.C.C. ha come scopo il miglioramento genetico delle popolazioni, lo studio, la  valorizzazione l’incremento e l’utilizzo della Razza Cane Corso Italiano, svolgendo anche gli  incarichi di ricerca e verifica affidati dall’E.N.C.I. e fornendo i necessari supporti tecnici alla  Commissione Tecnica Centrale prevista dal Disciplinare del Libro Genealogico. A tal fine  l’Associazione S.A.C.C. fornisce periodicamente all’E.N.C.I. una relazione sulla situazione della  Razza unitamente agli obiettivi di selezione che intende perseguire ed ai risultati ottenuti.  L’Associazione S.A.C.C. riconosce il potere di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di sanzione in  capo all’E.N.C.I., ed in particolare il potere dell’E.N.C.I. di nominare un Commissario straordinario  oad actanonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo  quanto previsto dallo Statuto Sociale dell’E.N.C.I. nonché nel Regolamento di Attuazione del  medesimo. L’Associazione S.A.C.C. presta all’E.N.C.I. piena collaborazione; in particolare il  Presidente ha l’onere:

  • di dare riscontro, di norma entro quindici giorni, alle richieste di informazioni e chiarimenti  avanzate dall’E.N.C.I.;
  • di comunicare all’E.N.C.I. le variazioni dell’elenco dei Soci, le variazioni delle cariche  sociali, nonché ogni altra informazione di rilievo circa l’attività associativa, trasmettendo  altresì gli atti adottati dall’Associazione in merito alla disciplina e organizzazione delle  attività zootecniche al fine di ottenere la ratifica dall’E.N.C.I.

L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione non potranno  essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 3) Durata

La durata dell’Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea  Straordinaria degli Associati.

Art. 4) Soci

Possono essere soci della S.A.C.C. tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità che  abbiano interesse e simpatia per il miglioramento della razza del Cane Corso e la cui domanda di  associazione, presentata nei modi previsti dal seguente Statuto, sia stata accettata dal Consiglio  Direttivo. I soci della Associazione si distinguono in:

1) Ordinari

2) Sostenitori

3) Onorari

Diritti e doveri dei Soci Ordinari e Sostenitori nei confronti della Associazione o in conseguenza  della loro appartenenza a quest’ultima sono uguali; è diversa solo la misura della quota associativa  annuale in quanto i Soci Sostenitori verseranno una maggiore quota in segno di tangibile appoggio  alle iniziative ed alla attività del Sodalizio. Il Consiglio potrà invitare l’Assemblea a nominare Soci  Onorari persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della cinofilia e nella  S.A.C.C. stessa. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento della quota sociale ed essendo questo  un titolo onorifico non hanno diritto di voto. Non hanno diritto di voto i Soci di età inferiore ai 18  anni.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e  non è rivalutabile.

Art. 5) Domanda di ammissione

Per far parte in qualità di Socio all’Associazione occorre presentare domanda scritta e firmata,  convalidata dalla firma di due Soci presentatori ed indirizzata al Presidente. In tale domanda deve  essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto Sociale e la  disciplina relativa, le regole del trattamento dei dati nonchè ad osservare le disposizioni che saranno  emanate dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea Generale dei Soci. Su ciascuna domanda decide  il Consiglio, il quale, in caso di mancata accettazione della stessa, non è tenuto ad indicare i motivi  della propria decisione. Avverso il diniego di adesione è ammesso il reclamo entro 30 (trenta) giorni  dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente dell’Associazione, che ha cura di  portare la questione all’attenzione della prima Assemblea utile. L’Assemblea Generale dei Soci  stabilisce, con propria deliberazione la misura delle quote annuali dovute all’Associazione dai Soci  Ordinari e Sostenitori. L’iscrizione a Socio vale per l’annata in corso e si intenderà tacitamente  rinnovata per l’anno successivo qualora il Socio non presenti per lettera raccomandata un formale  atto di dimissioni entro il 31 ottobre di ogni anno. Le domande di ammissione a socio, presentate  per l’anno in corso nel quale si svolge l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere  istruite solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto.

Art. 6) Decadenza dei soci

La qualità di Socio si perde per:

  1. a)dimissionipresentate nei modi previsti dall’art. 5;
  2. b)morositá, che potrà essere dichiarata dal Consiglio Direttivo successivamente al 1° marzo di  ogni anno,
  3. c)espulsione, deliberata dall’Assemblea Generale dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, a  seguito di provvedimento comminato dal Collegio dei Probiviri. In caso di gravi motivi, che  possano pregiudicare la regolare e serena attività associativa, o condanne penali definitive, il  Presidente può, con procedura d’urgenza, sospendere temporaneamente, per non più di tre mesi,la  qualità di Socio. Tale decisione deve essere al più presto ratificata dal Consiglio Direttivo e  comunicata al Collegio dei Probiviri per la disamina del caso. In caso di non conferma, o di  mancata ratifica del provvedimento d’urgenza esso si considera nullo. Chi per qualsiasi motivo  perda la qualità di Socio, ne perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti.

7) Diritti dei Soci

Tutti i Soci maggiorenni, regolarmente iscritti ed in regola col versamento della quota per l’anno in  corso, godono dal momento dell’ammissione del diritto di partecipazione alle Assemblee sociali,  del diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la  nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione. La partecipazione alla Associazione ed il  godimento dei diritti dei soci non può avere limiti temporali

Art. 8) Organi sociali

Gli Organi sociali sono:

  1. a) L’Assemblea Generale dei Soci;
  2. b) Il Consiglio Direttivo è composto dai 6 Consiglieri eletti dall’Assemblea dei Soci ed alle sue  riunioni partecipa con pieno diritto di voto un ulteriore Consigliere nominato dall’E.N.C.I. con  compiti di verifica e controllo;
  3. c) Il Presidente;
  4. d) Il Collegio dei Revisori dei Conti,
  5. e) Il Collegio dei Probiviri;
  6. f) Il Comitato Tecnico.

Art. 9) Assemblea Generale dei Soci

L’Assemblea Generale è composta dai Soci in regola con il versamento delle quota sociale per l’anno in corso, essa è sovrana nelle sue deliberazioni.

Ciascun Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio, in  regola, mediante delega scritta e firmata in originale: ogni socio può essere portatore di non più di 2  (due) deleghe.

Non è ammesso il voto per posta. Le deleghe debbono essere depositate dal Socio cui sono intestate,  prima che l’Assemblea abbia inizio. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe né  è consentito che un Socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro. L’Assemblea  Generale dei Soci è presieduta dal Presidente oppure, qualora questi lo richieda, da un Socio  chiamato dai presenti a presiederla; in caso di assenza del Presidente è presieduta da uno dei Vice presidenti, il più anziano di età, o se impossibile dal Revisore dei Conti più anziano. Essa dovrà,  prima che abbia inizio la discussione dell’ordine del giorno, eleggere tra i presenti tre Scrutatori, cui  spetta verificare il diritto al voto, la validità delle deleghe depositate, la validità e regolarità del voto  dei Soci; qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, gli Scrutatori devono effettuare,  inoltre, il conto dei risultati. L’Assemblea Generale dei Soci si pronuncia a maggioranza dei voti; in caso di parità la decisione è nulla, per cui si procederà ad un’altra immediata votazione, la quale  potrà essere anche ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

Art. 10) Compiti dell’Assemblea Generale dei Soci

L’Assemblea si riunisce, in modalità Ordinaria, almeno una volta all’anno nel luogo deciso dal  Consiglio Direttivo entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio  consuntivo (rendiconto economico e finanziario) dell’annata precedente e per l’approvazione del  programma di attività per l’annata in corso.

La convocazione dell’Assemblea Ordinaria è annunciata dal Presidente con l’invio per posta ai Soci  degli inviti a parteciparvi, i quali debbono essere spediti almeno 15 giorni prima di quello fissato  per la convocazione.

Negli inviti debbono essere indicati la data, la località e l’ora della riunione, nonché l’Ordine del  Giorno da trattare.

L’Assemblea, in modalità Straordinaria, può essere convocata in qualsiasi altra data, quando lo  ritenga necessario il Consiglio Direttivo oppure quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente da  parte del Collegio dei Revisori o da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto. L’Assemblea ha il compito di deliberare:

  1. a) sul programma generale dell’Associazione,
  2. b) sulla elezione delle cariche sociali,
  3. c) sui rendiconti finanziari,
  4. d) sulle modifiche dello Statuto,
  5. e) sul provvedimento di espulsione di un Socio, secondo quanto previsto dall’Art. 6 alla lettera d,  f) sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei soci prevista dall’Art. 4;  g) su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro  Organo Sociale.

Art. 11) Validità dell’Assemblea

L’Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza (di persona  o per delega) della metà più uno dei soci Ordinari e Sostenitori aventi diritto di voto e delibera  validamente con voto della maggioranza dei presenti.

L’Assemblea Straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando sono presenti  due terzi dei soci Ordinari e Sostenitori aventi diritto di voto e delibera con il voto della  maggioranza dei presenti.

L’Assemblea Generale dei Soci convocata, in unica convocazione per modifiche Statutarie è valida  quando siano presenti, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di  voto e delibera con il voto della maggioranza dei presenti, secondo il primo capoverso del presente  Articolo

Trascorsa un’ora da quella indicata, nell’invito, l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria sono valide in  seconda convocazione, eccetto il caso di cui sopra, qualunque sia il numero dei soci intervenuti e  deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 12) Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dai 6 Consiglieri eletti dall’Assemblea Generale dei Soci. I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti; qualora durante il triennio  venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più Consiglieri questi verranno sostituiti  dall’Assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi  resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare, invece, più della metà dei Consiglieri, l’intero Consiglio s’intenderà decaduto  e i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione  dell’Assemblea Generale dei Soci per le nuove elezioni del Consiglio Direttivo. Il Consigliere nominato dall’E.N.C.I. partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con pari diritti e  doveri dei Consiglieri eletti dall’Assemblea pur senza entrare nel computo dei Consiglieri; in caso di  sue dimissioni l’E.N.C.I. dovrà sostituirlo sollecitamente e l’eventuale ritardo di nomina non potrà  pregiudicare la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo né l’operatività della Società. Il  Consigliere di nomina E.N.C.I. rimane in carica, indipendentemente dalla durata del Consiglio  Direttivo, fino alla successiva sostituzione da parte dell’E.N.C.I. Il Consigliere così nominato deve  annualmente relazionare all’E.N.C.I. circa l’andamento dell’Associazione nonché fornire tutte le  informazioni che gli vengono richieste ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale  dell’E.N.C.I.

Art. 13) Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni  dell’Assemblea Generale dei Soci; fra l’altro è responsabile dell’amministrazione sociale, approva e  sottopone all’Assemblea i rendiconti morali e finanziari; decide sulle domande di ammissione di  nuovi Soci, indice e patrocina manifestazioni, sovrintende al lavoro degli uffici, qualora ne abbia  deciso la costituzione, ne assume e licenzia il personale, stabilendone mansioni e remunerazioni. Il Consiglio Direttivo provvede, altresì alla nomina del Presidente e di due Vicepresidenti della  Associazione, di un Segretario e di un Tesoriere.

Il Presidente ed i due Vicepresidenti devono essere eletti fra i Consiglieri: il Segretario e il  Tesoriere possono anche non essere membri del Consiglio; non lo saranno mai allorché ricevano  una remunerazione per il loro lavoro.

Il Consiglio Direttivo ha anche il compito, su sanzione comminata dal Collegio dei Probiviri, di  proporre all’Assemblea dei Soci l’espulsione di un Socio, secondo quanto previsto dall’Art. 6 alla  lettera d.

Art. 14) Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente quando lo  ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri o dei Revisori Contabili. Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno dieci giorni prima di ciascuna  riunione. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza da uno dei due  Vicepresidenti o, qualora questi mancassero, dal Consigliere più anziano di età. Le sue riunioni sono valide quando è presente almeno la maggioranza dei Consiglieri. Non sono  ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità  prevale il voto di chi presiede.

I componenti del Consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni  consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

Art. 15) Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società sia nei rapporti interni che in quelli esterni;  vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Generale  dei Soci; provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina  sociale.

In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno  tuttavia essere sottoposte all’approvazione di quest’ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito da uno dei Vicepresidenti. In caso di  sue dimissioni spetta al Consiglio disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione. Può essere nominato dal Consiglio un Presidente Onorario, purchè Socio. Il Presidente Onorario  può partecipare alle riunioni del Consiglio, ma senza diritto di voto.

Art. 16) Il Collegio dei Revisori dei Conti

La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un Collegio dei Revisori composto da tre  Revisori eletti dall’Assemblea Generale dei Soci fra i Soci, essi durano in carica tre anni e possono  essere rieletti. L’Assemblea Generale dei Soci procederà anche alla nomina di un Revisore  Supplente.

I Revisori hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio, alle quali debbono essere  invitati.

Art. 17) Il Comitato Tecnico

Il Comitato Tecnico è composto di otto membri ed è così costituito:

  1. a) dal Presidente della Società che è anche Presidente del Comitato;
  2. b) da sette Esperti nominati dal Consiglio, che durano in carica tre anni e possono venire  riconfermati; qualora durante l’anno venissero a mancare per qualsiasi motivo, uno o più membri  del Comitato Tecnico, questi verranno sostituiti dal Consiglio nella sua prima riunione. In caso di  dimissioni del Consiglio o di nomina di un Commissario Straordinario anche il Comitato Tecnico si  intenderà decaduto: la sua composizione verrà disposta successivamente dopo l’elezione del nuovo  Consiglio e secondo le norme del presente Statuto.

Il Comitato Tecnico ha il compito di indirizzare il Consiglio ed i Soci verso il raggiungimento di  quei risultati che rappresentano gli scopi zootecnici dell’Associazione.

Tutte le iniziative rivolte al miglioramento della razza, alla individuazione e all’impegno dei  migliori riproduttori, alla preparazione degli allievi giudici, allo svolgimento delle manifestazioni  ecc. rientrano nella competenza del Comitato Tecnico, il quale, dopo essersi pronunciato al  riguardo, sottoporrà al Consiglio le proprie conclusioni ed i propri suggerimenti.  Spetterà al Consiglio pronunciarsi definitivamente. La convocazione del Comitato spetta al  Presidente secondo le norme dell’art. 14.

Art. 18) Norme Disciplinari e Collegio dei Probiviri

Qualsiasi Socio, anche se riveste cariche in seno alla Società, è tenuto ad osservare le norme del  presente Statuto, lo Statuto dell’E.N.C.I., il relativo Regolamento di Attuazione, tutti i regolamenti  dell’E.N.C.I. le disposizioni dell’Assemblea Generale dei Soci e del Consiglio Direttivo, le regole della Deontologia e correttezza sportiva. Il Socio che trasgredisca a tali obblighi o comunque con il  suo comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale all’Associazione è soggetto alledecisioni del Collegio dei Probiviri dell’Associazione S.A.C.C. nonché alle decisioni delle  Commissioni di Disciplina dell’E.N.C.I. La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata  dalla Commissione di Disciplina di Prima Istanza dell’E.N.C.I. nelle ipotesi previste dal  Regolamento di Attuazione dello Statuto E.N.C.I., nonché dal Collegio dei Probiviri. Le decisioni  del Collegio dei Probiviri dell’Associazione S.A.C.C. sono appellabili avanti la Commissione di  Disciplina di Seconda Istanza dell’E.N.C.I. mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente  dall’appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. nel termine perentorio  di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del Regolamento  di Attuazione dello Statuto Sociale dell’E.N.C.I. Il Collegio dei Probiviri , che dura in carica tre  anni solari, è formato da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall’Assemblea Generale dei  Soci fra i Soci che non ricoprano già altre cariche.Uno dei membri effettivi sarà sempre un  competente di materie giuridiche. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un Socio  deve essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri del Collegio dei  Probiviri. Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione, sarà sostituito dal  membro supplente. In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi del Collegio dei Probiviri,  questo verrà sostituito dal supplente sino alla prima riunione dell’Assemblea, che provvederà alla  nomina definitiva. Le denunce a carico di un Socio devono essere avanzate per iscritto e firmate al  Consiglio Direttivo che le inoltra al Collegio del Probiviri, il quale si pronuncia a sua volta con lodo  scritto e motivato dopo aver contestato all’interessato l’addebito rivoltogli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie giustificazioni e dopo aver sentito il Presidente  dell’Associazione. In caso di mancanze gravi il Consiglio potrà, in via provvisoria, sospendere  direttamente il Socio dall’esercizio dei diritti sociali in attesa che i Probiviri, ai quali dovrà subito  essere trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente. I provvedimenti disciplinari  che il Collegio dei Probiviri può adottare a carico di un Socio dell’Associazione sono i seguenti:censura,sospensionefino ad un massimo di tre anni, in casi di particolare gravità che comportinol’espulsionedi un Socio, il Collegio dei Probiviri avanzerà la proposta motivata di taleprovvedimento all’Assemblea Generale dei Soci, che si pronuncerà in via definitiva.  L’Associazione SACC ottempera e dà esecuzione alle decisioni assunte nei confronti dei propri  Soci dalle Commissioni di Disciplina di Prima e Seconda Istanza dell’ENCI.

Art. 19) Bilancio

Il Consiglio Direttivo redige annualmente il bilancio (rendiconto economico e finanziario) secondo  le disposizioni statutarie che dovrà essere approvato dall’Assemblea Generale dei Soci.

Art. 20) Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  1. a) dai beni mobili e immobili;
  2. b) dalle somma accantonate;
  3. c) da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo.

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

  1. a) dalle quote annuali versate dai Soci;
  2. b) dagli eventuali contributi concessole dall’E.N.C.I. o da altri Enti o persone;  c) dalle attività di gestione;
  3. d) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.

Art. 21) Anno sociale

L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre; delle risultanze economiche e finanziarie  sono responsabili personalmente i Consiglieri in carica sino a quando l’Assemblea Generale dei  Soci con l’approvazione del bilancio non si sia assunta direttamente gli impegni relativi.  Il bilancio consuntivo approvato dall’Assemblea Generale dei Soci va trasmesso in copia  all’E.N.C.I..

Art. 22) Divieti

L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè  fondi, riserve o capitale, salvo le disposizioni per legge ( per modalità indiretta si intende laconcessione ai soci e loro familiari di beni o servizi a favorevoli condizioni, l’acquisto di beni o  servizi a corrispettivi superiori al valore normale; la corresponsione agli organi amministrativi e di  controlli di emolumenti superiore a determinati valori; la corresponsione di interessi passivi a terzi  diversi da banche e intermediari finanziari; la corresponsione a dipendente di salari superiori al 20%  di quelli previsti dai C.C.L.).

Art. 23) Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Generale dei Soci, convocata in  seduta Straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5  dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta  dell’Assemblea Generale Straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento  dell’Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione  delle deleghe. L’Assemblea, all’atto dello scioglimento dell’associazione, delibererà, sentita  l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio  dell’Associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che  persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta  dalla legge.

Art. 24) Varie

Il presente Statuto, dopo l’approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci, entra in vigore con  effetto immediato. Qualsiasi successiva modifica non potrà essere proposta all’Assemblea Generale  dei Soci se non dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, oppure da almeno un terzo dei Soci  aventi diritto al voto in Assemblea. In quest’ultimo caso la richiesta deve essere formulata per  iscritto al Presidente e firmata dai proponenti. Le deliberazioni relative a modifiche statutarie  devono essere approvate a maggioranza dei presenti da una Assemblea che riunisca almeno la metà  più uno dei Soci aventi diritto al voto. Le modifiche allo Statuto dell’Associazione SACC, prima di  essere presentate all’Assemblea, devono essere comunicate all’ENCI, per ottenerne la necessaria  preventiva approvazione ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell’Ente  stesso. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge  ed ai principi generali di diritto.