(APPROVATO DALL’ASSEMBLEA DEI SOCI IL 1/02/2004)
Art. 1) Denominazione e sede
E’ costituita, con sede legale in Milano, V.le Corsica, 20 presso L’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana, l’Associazione denominata “Società Amatori Cane Corso “ (d’ora in poi denominata S.A.C.C.) con Codice Fiscale n°: 9307145 023 8. L’Associazione mira a svolgere ogni più efficiente azione per migliorare, incrementare e valorizzare la razza del Cane Corso, e potenziarne la selezione e l’allevamento.
Art. 2)Scopo
Per il conseguimento dei fini di cui sopra l’Associazione S.A.C.C.:
L’Associazione S.A.C.C. ha come scopo il miglioramento genetico delle popolazioni, lo studio, la valorizzazione l’incremento e l’utilizzo della Razza Cane Corso Italiano, svolgendo anche gli incarichi di ricerca e verifica affidati dall’E.N.C.I. e fornendo i necessari supporti tecnici alla Commissione Tecnica Centrale prevista dal Disciplinare del Libro Genealogico. A tal fine l’Associazione S.A.C.C. fornisce periodicamente all’E.N.C.I. una relazione sulla situazione della Razza unitamente agli obiettivi di selezione che intende perseguire ed ai risultati ottenuti. L’Associazione S.A.C.C. riconosce il potere di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di sanzione in capo all’E.N.C.I., ed in particolare il potere dell’E.N.C.I. di nominare un Commissario straordinario oad actanonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale dell’E.N.C.I. nonché nel Regolamento di Attuazione del medesimo. L’Associazione S.A.C.C. presta all’E.N.C.I. piena collaborazione; in particolare il Presidente ha l’onere:
L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
Art. 3) Durata
La durata dell’Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.
Art. 4) Soci
Possono essere soci della S.A.C.C. tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità che abbiano interesse e simpatia per il miglioramento della razza del Cane Corso e la cui domanda di associazione, presentata nei modi previsti dal seguente Statuto, sia stata accettata dal Consiglio Direttivo. I soci della Associazione si distinguono in:
1) Ordinari
2) Sostenitori
3) Onorari
Diritti e doveri dei Soci Ordinari e Sostenitori nei confronti della Associazione o in conseguenza della loro appartenenza a quest’ultima sono uguali; è diversa solo la misura della quota associativa annuale in quanto i Soci Sostenitori verseranno una maggiore quota in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed alla attività del Sodalizio. Il Consiglio potrà invitare l’Assemblea a nominare Soci Onorari persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della cinofilia e nella S.A.C.C. stessa. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento della quota sociale ed essendo questo un titolo onorifico non hanno diritto di voto. Non hanno diritto di voto i Soci di età inferiore ai 18 anni.
La quota o contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
Art. 5) Domanda di ammissione
Per far parte in qualità di Socio all’Associazione occorre presentare domanda scritta e firmata, convalidata dalla firma di due Soci presentatori ed indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto Sociale e la disciplina relativa, le regole del trattamento dei dati nonchè ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea Generale dei Soci. Su ciascuna domanda decide il Consiglio, il quale, in caso di mancata accettazione della stessa, non è tenuto ad indicare i motivi della propria decisione. Avverso il diniego di adesione è ammesso il reclamo entro 30 (trenta) giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente dell’Associazione, che ha cura di portare la questione all’attenzione della prima Assemblea utile. L’Assemblea Generale dei Soci stabilisce, con propria deliberazione la misura delle quote annuali dovute all’Associazione dai Soci Ordinari e Sostenitori. L’iscrizione a Socio vale per l’annata in corso e si intenderà tacitamente rinnovata per l’anno successivo qualora il Socio non presenti per lettera raccomandata un formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre di ogni anno. Le domande di ammissione a socio, presentate per l’anno in corso nel quale si svolge l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere istruite solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto.
Art. 6) Decadenza dei soci
La qualità di Socio si perde per:
7) Diritti dei Soci
Tutti i Soci maggiorenni, regolarmente iscritti ed in regola col versamento della quota per l’anno in corso, godono dal momento dell’ammissione del diritto di partecipazione alle Assemblee sociali, del diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione. La partecipazione alla Associazione ed il godimento dei diritti dei soci non può avere limiti temporali
Art. 8) Organi sociali
Gli Organi sociali sono:
Art. 9) Assemblea Generale dei Soci
L’Assemblea Generale è composta dai Soci in regola con il versamento delle quota sociale per l’anno in corso, essa è sovrana nelle sue deliberazioni.
Ciascun Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio, in regola, mediante delega scritta e firmata in originale: ogni socio può essere portatore di non più di 2 (due) deleghe.
Non è ammesso il voto per posta. Le deleghe debbono essere depositate dal Socio cui sono intestate, prima che l’Assemblea abbia inizio. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe né è consentito che un Socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro. L’Assemblea Generale dei Soci è presieduta dal Presidente oppure, qualora questi lo richieda, da un Socio chiamato dai presenti a presiederla; in caso di assenza del Presidente è presieduta da uno dei Vice presidenti, il più anziano di età, o se impossibile dal Revisore dei Conti più anziano. Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell’ordine del giorno, eleggere tra i presenti tre Scrutatori, cui spetta verificare il diritto al voto, la validità delle deleghe depositate, la validità e regolarità del voto dei Soci; qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, gli Scrutatori devono effettuare, inoltre, il conto dei risultati. L’Assemblea Generale dei Soci si pronuncia a maggioranza dei voti; in caso di parità la decisione è nulla, per cui si procederà ad un’altra immediata votazione, la quale potrà essere anche ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.
Art. 10) Compiti dell’Assemblea Generale dei Soci
L’Assemblea si riunisce, in modalità Ordinaria, almeno una volta all’anno nel luogo deciso dal Consiglio Direttivo entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo (rendiconto economico e finanziario) dell’annata precedente e per l’approvazione del programma di attività per l’annata in corso.
La convocazione dell’Assemblea Ordinaria è annunciata dal Presidente con l’invio per posta ai Soci degli inviti a parteciparvi, i quali debbono essere spediti almeno 15 giorni prima di quello fissato per la convocazione.
Negli inviti debbono essere indicati la data, la località e l’ora della riunione, nonché l’Ordine del Giorno da trattare.
L’Assemblea, in modalità Straordinaria, può essere convocata in qualsiasi altra data, quando lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo oppure quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente da parte del Collegio dei Revisori o da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto. L’Assemblea ha il compito di deliberare:
Art. 11) Validità dell’Assemblea
L’Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) della metà più uno dei soci Ordinari e Sostenitori aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.
L’Assemblea Straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando sono presenti due terzi dei soci Ordinari e Sostenitori aventi diritto di voto e delibera con il voto della maggioranza dei presenti.
L’Assemblea Generale dei Soci convocata, in unica convocazione per modifiche Statutarie è valida quando siano presenti, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto e delibera con il voto della maggioranza dei presenti, secondo il primo capoverso del presente Articolo
Trascorsa un’ora da quella indicata, nell’invito, l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria sono valide in seconda convocazione, eccetto il caso di cui sopra, qualunque sia il numero dei soci intervenuti e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 12) Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto dai 6 Consiglieri eletti dall’Assemblea Generale dei Soci. I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti; qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più Consiglieri questi verranno sostituiti dall’Assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare, invece, più della metà dei Consiglieri, l’intero Consiglio s’intenderà decaduto e i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell’Assemblea Generale dei Soci per le nuove elezioni del Consiglio Direttivo. Il Consigliere nominato dall’E.N.C.I. partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con pari diritti e doveri dei Consiglieri eletti dall’Assemblea pur senza entrare nel computo dei Consiglieri; in caso di sue dimissioni l’E.N.C.I. dovrà sostituirlo sollecitamente e l’eventuale ritardo di nomina non potrà pregiudicare la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo né l’operatività della Società. Il Consigliere di nomina E.N.C.I. rimane in carica, indipendentemente dalla durata del Consiglio Direttivo, fino alla successiva sostituzione da parte dell’E.N.C.I. Il Consigliere così nominato deve annualmente relazionare all’E.N.C.I. circa l’andamento dell’Associazione nonché fornire tutte le informazioni che gli vengono richieste ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell’E.N.C.I.
Art. 13) Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell’Assemblea Generale dei Soci; fra l’altro è responsabile dell’amministrazione sociale, approva e sottopone all’Assemblea i rendiconti morali e finanziari; decide sulle domande di ammissione di nuovi Soci, indice e patrocina manifestazioni, sovrintende al lavoro degli uffici, qualora ne abbia deciso la costituzione, ne assume e licenzia il personale, stabilendone mansioni e remunerazioni. Il Consiglio Direttivo provvede, altresì alla nomina del Presidente e di due Vicepresidenti della Associazione, di un Segretario e di un Tesoriere.
Il Presidente ed i due Vicepresidenti devono essere eletti fra i Consiglieri: il Segretario e il Tesoriere possono anche non essere membri del Consiglio; non lo saranno mai allorché ricevano una remunerazione per il loro lavoro.
Il Consiglio Direttivo ha anche il compito, su sanzione comminata dal Collegio dei Probiviri, di proporre all’Assemblea dei Soci l’espulsione di un Socio, secondo quanto previsto dall’Art. 6 alla lettera d.
Art. 14) Convocazione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri o dei Revisori Contabili. Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza da uno dei due Vicepresidenti o, qualora questi mancassero, dal Consigliere più anziano di età. Le sue riunioni sono valide quando è presente almeno la maggioranza dei Consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
I componenti del Consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.
Art. 15) Il Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società sia nei rapporti interni che in quelli esterni; vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Generale dei Soci; provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale.
In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all’approvazione di quest’ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito da uno dei Vicepresidenti. In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione. Può essere nominato dal Consiglio un Presidente Onorario, purchè Socio. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio, ma senza diritto di voto.
Art. 16) Il Collegio dei Revisori dei Conti
La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un Collegio dei Revisori composto da tre Revisori eletti dall’Assemblea Generale dei Soci fra i Soci, essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti. L’Assemblea Generale dei Soci procederà anche alla nomina di un Revisore Supplente.
I Revisori hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio, alle quali debbono essere invitati.
Art. 17) Il Comitato Tecnico
Il Comitato Tecnico è composto di otto membri ed è così costituito:
Il Comitato Tecnico ha il compito di indirizzare il Consiglio ed i Soci verso il raggiungimento di quei risultati che rappresentano gli scopi zootecnici dell’Associazione.
Tutte le iniziative rivolte al miglioramento della razza, alla individuazione e all’impegno dei migliori riproduttori, alla preparazione degli allievi giudici, allo svolgimento delle manifestazioni ecc. rientrano nella competenza del Comitato Tecnico, il quale, dopo essersi pronunciato al riguardo, sottoporrà al Consiglio le proprie conclusioni ed i propri suggerimenti. Spetterà al Consiglio pronunciarsi definitivamente. La convocazione del Comitato spetta al Presidente secondo le norme dell’art. 14.
Art. 18) Norme Disciplinari e Collegio dei Probiviri
Qualsiasi Socio, anche se riveste cariche in seno alla Società, è tenuto ad osservare le norme del presente Statuto, lo Statuto dell’E.N.C.I., il relativo Regolamento di Attuazione, tutti i regolamenti dell’E.N.C.I. le disposizioni dell’Assemblea Generale dei Soci e del Consiglio Direttivo, le regole della Deontologia e correttezza sportiva. Il Socio che trasgredisca a tali obblighi o comunque con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale all’Associazione è soggetto alledecisioni del Collegio dei Probiviri dell’Associazione S.A.C.C. nonché alle decisioni delle Commissioni di Disciplina dell’E.N.C.I. La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dalla Commissione di Disciplina di Prima Istanza dell’E.N.C.I. nelle ipotesi previste dal Regolamento di Attuazione dello Statuto E.N.C.I., nonché dal Collegio dei Probiviri. Le decisioni del Collegio dei Probiviri dell’Associazione S.A.C.C. sono appellabili avanti la Commissione di Disciplina di Seconda Istanza dell’E.N.C.I. mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall’appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell’E.N.C.I. Il Collegio dei Probiviri , che dura in carica tre anni solari, è formato da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall’Assemblea Generale dei Soci fra i Soci che non ricoprano già altre cariche.Uno dei membri effettivi sarà sempre un competente di materie giuridiche. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un Socio deve essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri del Collegio dei Probiviri. Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione, sarà sostituito dal membro supplente. In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi del Collegio dei Probiviri, questo verrà sostituito dal supplente sino alla prima riunione dell’Assemblea, che provvederà alla nomina definitiva. Le denunce a carico di un Socio devono essere avanzate per iscritto e firmate al Consiglio Direttivo che le inoltra al Collegio del Probiviri, il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all’interessato l’addebito rivoltogli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie giustificazioni e dopo aver sentito il Presidente dell’Associazione. In caso di mancanze gravi il Consiglio potrà, in via provvisoria, sospendere direttamente il Socio dall’esercizio dei diritti sociali in attesa che i Probiviri, ai quali dovrà subito essere trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente. I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può adottare a carico di un Socio dell’Associazione sono i seguenti:censura,sospensionefino ad un massimo di tre anni, in casi di particolare gravità che comportinol’espulsionedi un Socio, il Collegio dei Probiviri avanzerà la proposta motivata di taleprovvedimento all’Assemblea Generale dei Soci, che si pronuncerà in via definitiva. L’Associazione SACC ottempera e dà esecuzione alle decisioni assunte nei confronti dei propri Soci dalle Commissioni di Disciplina di Prima e Seconda Istanza dell’ENCI.
Art. 19) Bilancio
Il Consiglio Direttivo redige annualmente il bilancio (rendiconto economico e finanziario) secondo le disposizioni statutarie che dovrà essere approvato dall’Assemblea Generale dei Soci.
Art. 20) Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
Art. 21) Anno sociale
L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre; delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i Consiglieri in carica sino a quando l’Assemblea Generale dei Soci con l’approvazione del bilancio non si sia assunta direttamente gli impegni relativi. Il bilancio consuntivo approvato dall’Assemblea Generale dei Soci va trasmesso in copia all’E.N.C.I..
Art. 22) Divieti
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale, salvo le disposizioni per legge ( per modalità indiretta si intende laconcessione ai soci e loro familiari di beni o servizi a favorevoli condizioni, l’acquisto di beni o servizi a corrispettivi superiori al valore normale; la corresponsione agli organi amministrativi e di controlli di emolumenti superiore a determinati valori; la corresponsione di interessi passivi a terzi diversi da banche e intermediari finanziari; la corresponsione a dipendente di salari superiori al 20% di quelli previsti dai C.C.L.).
Art. 23) Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Generale dei Soci, convocata in seduta Straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’Assemblea Generale Straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe. L’Assemblea, all’atto dello scioglimento dell’associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 24) Varie
Il presente Statuto, dopo l’approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci, entra in vigore con effetto immediato. Qualsiasi successiva modifica non potrà essere proposta all’Assemblea Generale dei Soci se non dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, oppure da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto in Assemblea. In quest’ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente e firmata dai proponenti. Le deliberazioni relative a modifiche statutarie devono essere approvate a maggioranza dei presenti da una Assemblea che riunisca almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. Le modifiche allo Statuto dell’Associazione SACC, prima di essere presentate all’Assemblea, devono essere comunicate all’ENCI, per ottenerne la necessaria preventiva approvazione ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell’Ente stesso. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali di diritto.